In questo articolo

Pratiche citate

Assegno Unico
Assegni Familiari

Come richiedere l’Assegno Unico

La guida definitiva per richiedere l’assegno unico

Se stai cercando una guida per richiedere l’Assegno Unico, in questo articolo troverai tutte le informazioni che ti servono.

L’assegno unico, o assegno temporaneo per figli minori è una prestazione transitoria entrata in vigore dal 1° Luglio 2021 fino al 31 Dicembre 2021, in attesa della misura definitiva che subentrerà nel 2022 e prenderà il nome di “assegno unico e universale”.

Il termine “universale” indica che l’assegno sarà rivolto a tutte le categorie lavorative (compresi i lavoratori dipendenti), senza alcun limite di reddito e andrà a sostituire altre misure attualmente in vigore, quali Assegni familiari, Premio Nascita (o altrimenti chiamato Bonus Mamma domani) e Bonus Bebé (o Assegno alla Natalità). 

Fino al 31 Dicembre 2021, tuttavia, la misura di assegno unico è momentaneamente riservata solo ad alcune categorie lavorative e con precisi limiti di reddito.

Vediamo dunque ad oggi a chi spetta l’Assegno Unico.

A chi spetta l’assegno unico temporaneo: categorie di lavoratori

L’assegno unico temporaneo, con scadenza al 31 Dicembre 2021, è un sostegno economico a favore delle famiglie di quei lavoratori che fino ad ora non possedevano i requisiti di legge utili per usufruire degli assegni familiari, quali:

  • lavoratori autonomi
  • disoccupati
  • titolari di pensione da lavoro autonomo
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’assegno al nucleo familiare

Per ulteriori approfondimenti sulla pratica di assegno al nucleo familiare e sui requisiti di legge previsti per accedere a questa prestazione vi rimandiamo alla lettura dell’articolo inerente sul nostro blog.

A chi spetta l’assegno unico temporaneo: fasce di reddito

L’assegno unico temporaneo è erogato alle categorie sopra menzionate, in base alla fascia di reddito di appartenenza, che comunque non potrà superare il limite di € 50.000.

Il richiedente quindi, al momento della presentazione della domanda, dovrà essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità

Le domande di assegno unico non sono accolte dall’INPS nel caso in cui il richiedente non abbia presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e quindi non sia possibile rinvenire un’attestazione ISEE per l’anno corrente; lo stesso vale nel caso in cui l’ISEE non sia aggiornato e non vi siano riportati uno o più minori per i quali è richiesto l’assegno.

Inoltre, nel caso in cui l’ISEE corrente rechi delle omissioni e/o difformità, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e si dovrà ripresentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.Se la composizione del nucleo familiare subisce una variazione, rispetto a quanto riportato nella domanda di assegno unico, dovrà essere presentata una DSU aggiornata, entro due mesi dalla data della variazione e successivamente si dovrà anche presentare una nuova domanda di assegno unico.

A chi spetta l’assegno unico temporaneo: requisiti di cittadinanza e residenza

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, inoltre, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti contemporaneamente:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suofamiliare, oppure titolare di permesso di soggiorno; oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia

3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico (fino al compimento del diciottesimo anno d’età dei figli stessi)

4. essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale: in questo ultimo caso, occorre precisare che se il lavoratore è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale  ed è anche beneficiario di Assegno al Nucleo Familiare, non può accedere anche all’assegno unico.

Per chi può essere richiesto l’assegno Unico?

Il lavoratore che ha diritto all’assegno unico, in quanto rispetta tutti i requisiti di legge visti in precedenza, può richiedere l’assegno unico per ogni figlio minore a carico (di età inferiore ai 18 anni), inclusi i minori in adozione o in affidamento preadottivo.

Di solito al richiedente spetterebbe il 100% dell’assegno. 

Nel caso in cui però i genitori del minore (o minori) per il quale si richiede l’assegno siano divorziati o separati legalmente e il minore sia in affidamento condiviso, secondo provvedimento del giudice, l’assegno temporaneo spetterà a metà tra i due genitori, che percepiranno entrambi l’assegno in misura del 50% (salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi).

Infatti i genitori separati o divorziati possono optare, di comune accordo, per il pagamento dell’intero importo dell’assegno al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione però deve essere espressa chiaramente nella domanda di assegno unico e deve essere validata anche dall’altro genitore. In assenza di validazione, il pagamento viene effettuato nella misura del 50% per entrambi i genitori.

Importo dell’assegno Unico

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli presenti nel nucleo e in misura decrescente all’aumentare del reddito di riferimento consultabile sull’attestazione ISEE.

In particolare l’importo dell’assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con ISEE inferiore ai 7000 €  (€ 167,5 per ciascun figlio, che diventano € 217,8 in caso di nuclei con almeno 3 figli minori); poi tale importo decresce all’aumentare del valore ISEE, fino ad azzerarsi una soglia massima di ISEE pari a € 50.000, oltre la quale la misura non spetta.

A tal proposito abbiamo preparato per te una tabella in cui sono riportati gli importi spettanti di assegno unico, calcolati in base alla fascia ISEE di appartenenza.

In questa tabella si può notare che l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori, oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30% rispetto al primo caso.

Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di € 50,00 per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, a prescindere dal grado di disabilità del minore (medio, grave e non autosufficiente) individuato ai fini ISEE.

Per capire meglio come funziona il calcolo dell’assegno unico possiamo fare alcuni esempi:

  • nucleo familiare composto da due figli minori, con ISEE fino a € 7.000, l’importo spettante sarà pari a € 335 totali (€ 167,5 a figlio x 2 figli);
  • nucleo familiare composto da tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a € 15.000, l’importo spettante complessivamente è pari a € 376,70[(108,9 x 3) + 50].

L’assegno temporaneo è pagato direttamente dall’INPS, mensilmente, al genitore richiedente che convive con il minore secondo una delle seguenti modalità: 

  • accredito su: conti correnti bancari, libretti di risparmio, carte prepagate con Iban
  • bonifico domiciliato presso un ufficio postale
  • accredito su libretto postale intestato al richiedente
  • accredito sulla carta di Reddito di Cittadinanza

Il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore, in presenza di:

  • genitori coniugati tra loro
  • genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio
  • genitore “solo” (vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) o affidatario in via esclusiva del minore.

Compatibilità dell’assegno con altre prestazioni

I lavoratori possono godere dell’assegno unico temporaneo anche se già usufruiscono di altre  misure assistenziali a sostegno economico delle famiglie.

Sono compatibili infatti fino al 31/12/2021 con l’assegno unico le prestazioni di :

  1. Bonus Bebé (o anche detto Assegno di Natalità)
  2. Premio alla Nascita (o Bonus Mamma Domani)
  3. Assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori
  4. Assegni familiari, erogati direttamente dall’INPS e previsti per alcune categorie di lavoratori, quali: i piccoli coltivatori diretti; per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente; i coltivatori diretti; coloni e mezzadri; i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
  5. Detrazioni fiscali previsti per i minori a carico
  6. Fondo di sostegno alla Natalità
  7. Reddito di cittadinanza: per i beneficiari della prestazione di Reddito di Cittadinanza l’assegno è erogato automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC; quindi chi usufruisce già della prestazione di Reddito di Cittadinanza non occorre che presenti la richiesta di assegno temporaneo.
  8. Altre misure in denaro a favore dei figli a carico, le quali sono erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dagli enti locali.

Resta invece esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare anticipato dal datore di lavoratore : se il lavoratore dunque ha già fatto richiesta di assegno familiare non potrà richiedere anche l’assegno unico.

Come fare la domanda di assegno unico

La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

  • sul Portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali, codice PIN, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite Contact Center INPS, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • presso Istituti di Patronato; CAF; Intermediari abilitati;
  • Sulla nostra piattaforma, con il servizio online dedicato.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 Settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di Luglio 2021 e fino al 31/12/2021.

Invece per le domande presentate dopo il 30 Settembre 2021, saranno riconosciute le mensilità a partire dal primo giorno del mese in cui si è presentata la domanda stessa, fino al 31/12/2021.

Documenti richiesti

Per presentare la domanda di assegno Unico sono necessari solamente pochi documenti, quali:

  1. Documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto o patente) del Richiedente, dell’altro genitore e dei figli minori per i quali si richiede l’assegno
  2. Tessera sanitaria o Codice Fiscale del Richiedente, dell’altro genitore e dei figli minori per i quali si richiede l’assegno.

Conclusioni

n questo articolo abbiamo riportato tutte le indicazioni essenziali per poter richiedere la pratica di Assegno Unico.

Se hai ancora dubbi e necessiti dell’ausilio di consulenti specializzati nelle richieste di Assegno Unico, abbiamo preparato a tal proposito un servizio semplice, intuitivo, alla portata di tutti e completamente online! Dovrai solo inserire i tuoi dati anagrafici e caricare i documenti richiesti e a richiedere la tua pratica penseremo noi! 

VAI AL SERVIZIO!

26 Luglio 2021
Lucrezia

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