La comunicazione delle dimissioni può essere fatta unicamente per via telematica. Questo obbligo è stato introdotto con l’avvento del Jobs Act per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.
Il lavoratore che intende riferire le proprie dimissioni può scegliere se compilare autonomamente il nuovo modulo dimissioni online attraverso dei portali specializzati o rivolgersi ad intermediari abilitati che effettueranno la procedura in nome e per conto del lavoratore.
In questo articolo vedremo a chi è rivolta questa procedura, come fare e le informazioni necessarie da sapere.
Lettera di dimissioni online
La lettera di dimissioni per via telematica è l’unica modalità di cui dispone oggi il lavoratore o la lavoratrice che ha intenzione di interrompere il proprio rapporto di lavoro subordinato.
Come abbiamo detto nell’introduzione le dimissioni volontarie sono state immesse con lo scopo di contrastare il fenomeno di quelle in bianco, anche se ci sono delle eccezioni per alcune categorie di lavoratori che devono presentarle in modalità cartacea.
Ma cosa sono le dimissioni?
Consistono in un atto unilaterale con il quale il lavoratore comunica all’azienda la propria decisione di interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza naturale del contratto.
In caso di dimissioni fatte per giusta causa il lavoratore è tenuto a indicarlo nella procedura online. Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla Naspi ovvero all’indennità di disoccupazione.
Dimissioni online: data decorrenza
La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
Dimissioni online: preavviso
Per quanto riguarda le dimissioni volontarie, il dipendente deve dare un preavviso e non ha diritto alla Naspi. Nel caso in cui non si rispetti il preavviso, il lavoratore subisce una trattenuta sullo stipendio pari al numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento.
Il dipendente quindi deve:
- dare il preavviso all’azienda secondo i termini indicati dal proprio CCNL di riferimento (non per la giusta causa);
- presentare le dimissioni online.
Chi non deve utilizzare la modalità telematica
Alcune categorie di lavoratori non devono utilizzare la procedura telematica per le dimissioni.
La modalità cartacea resta per i lavoratori domestici come colf, badanti o anche baby sitter per esempio, ma anche per chi ha un contratto di collaborazione o frequenta un tirocinio.
Nel dettaglio non devono usare la procedura per le dimissioni telematiche:
- i lavoratori del settore pubblico;
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori con contratti di stage, collaborazione e tirocinio;
- i lavoratori con rapporto di lavoro marittimo.
Procedura telematica e indicazioni utili
Le dimissioni volontarie devono essere presentate direttamente dal lavoratore, se in possesso di Pin dispositivo Inps o SPID, oppure attraverso l’aiuto di un intermediario abilitato.
Per quelle presentate direttamente dal lavoratore è fondamentale essere in possesso delle credenziali Inps o di SPID per accedere al portale.
Dimissioni online: come fare
Per procedere deve essere compilato un modulo con:
- i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale);
- i dati identificativi del datore di lavoro (codice fiscale, denominazione, email, PEC, indirizzo della sede di lavoro);
- i dati relativi al rapporto di lavoro specificando se il rapporto di lavoro è precedente o successivo al 2008;
- le informazioni relative alla data di decorrenza delle dimissioni online (il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro).
Per le dimissioni online è importante specificare se il rapporto di lavoro è stato instaurato prima o dopo il 2008. Perché?
- se il rapporto è stato instaurato prima del 2008, bisogna indicare nel modulo online di dimissioni volontarie alcune informazioni relative al datore di lavoro (codice fiscale o denominazione azienda per esempio) e al rapporto di lavoro (la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia contrattuale);
- se il rapporto di lavoro è iniziato dopo il 2008 invece alcuni dati sono precompilati.
In ogni caso il lavoratore deve indicare negli appositi campi da compilare l’indirizzo email o la Posta Elettronica Certificata dell’azienda.
Come dare le dimissioni presso patronato o altri intermediari
Vediamo adesso come fare le dimissioni online presso un patronato.
Il lavoratore che vuole fare domanda per le dimissioni online può decidere di affidarsi ad un intermediario abilitato piuttosto che procedere in autonomia.
Tra gli intermediari abilitati mediante i quali il lavoratore può dare le dimissioni online troviamo oltre al patronato anche:
- sindacato;
- ente bilaterale;
- commissioni di certificazione;
- consulenti del lavoro;
- sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il patronato, o altro soggetto abilitato, si occuperà di inserire i dati da trasmettere al Ministero del Lavoro attraverso il modulo online. Nel caso di dimissioni online presso un patronato o altro intermediario bisognerà inserire anche i dati dello stesso.
Revoca dimissioni online
Una volta compilato ed inviato, il modulo viene trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro che potranno controllarlo ed esaminarlo in modalità di sola lettura.
Per ultimare l’invio del modulo di dimissioni il lavoratore o intermediario deve procedere alla stampa dello stesso.
Una volta inviato il modulo, non potranno essere apportate alterazioni e modifiche. Le dimissioni online tuttavia possono essere revocate.
Il lavoratore che intende fare l’annullamento delle dimissioni trasmesse attraverso la procedura online può farlo entro e non oltre 7 giorni dalla data di invio delle stesse.
In questo caso il lavoratore ha bisogno del codice identificativo e della data di trasmissione rilasciati dal sistema al momento del salvataggio del modulo di dimissioni.
La revoca viene inviata al datore di lavoro e anche alla Direzione territoriale del lavoro. Le dimissioni possono essere anche revocate (annullate) entro e non oltre 7 giorni di calendario. Superato il termine dei 7 giorni non potranno più essere revocate salvo il caso in cui ci siano un accordo tra lavoratore e datore di lavoro e quest’ultimo non presenti la comunicazione di cessazione. A questo punto il rapporto risulterà sempre in essere.
Conclusioni
Abbiamo cercato di spiegarti e indicarti le informazioni necessarie riguardanti le dimissioni online.
Se avessi ancora dubbi e vorresti l’ausilio di consulenti specializzati per le dimissioni online, abbiamo preparato un servizio completamente online!