In questo articolo

Pratiche citate

Maternità Ante-Parto
Maternità Post-Parto
Una guida rapida e completa su come richiedere il congedo di maternità.

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cinque mesi, a cavallo del parto, riconosciuto alle lavoratrici facenti parte di diverse categorie. Durante questo periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la futura mamma percepirà un’indennità economica in sostituzione alla retribuzione. 

Questo diritto è valido anche in caso di affidamento di minore o adozione con delle regole diverse, che successivamente andremo ad esaminare. 

E’ inoltre, importante sapere che, in determinate condizioni che alla madre impediscono di beneficiare di tale congedo esso spetta al padre (congedo di paternità).

Il congedo di maternità è un diritto riconosciuto all’art. 37 della Costituzione, dal Testo Unico sulla maternità/paternità e dall’art 2110 del Codice civile. Esso ha infatti una doppia tutela:

  • Normativa: perché regolato dalla legge e valido anche in caso di affidamento e adozioni;
  • Economica: perché viene riconosciuta un’indennità da parte dello stato.

Come fare richiesta?

Il congedo di maternità viene riconosciuto previa presentazione della domanda, in via telematica all’Inps, mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – con il portale dell’Inps, accessibile tramite PIN;
  • Contact Center Integrato;
  • Patronati e servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Dalla nostra azienda.

La domanda dovrà essere inviata prima dei due mesi che precedono la data prevista per il parto e il termine ultimo è fissato al massimo entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio/a e le relative generalità entro trenta giorni dal parto, mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Le lavoratrici autonome, potranno trasmettere la domanda a parte avvenuto.

Quali documenti servono per fare richiesta di maternità?

Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità deve essere presentata in originale alla struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata in busta chiusa, sulla quale è utile apporre:

  • il numero di protocollo rilasciato dalla procedura online;
  • la dicitura “documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria”.

Quanto dura la maternità?

Solitamente il congedo di maternità, essendo in totale un arco di tempo che copre cinque mesi, viene come di seguito erogato:

  • due mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;
  • tre mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi fra la data presunta e quella effettiva.

Nel caso del parto anticipato, ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei tre mesi post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta superi il limite complessivo di cinque mesi.

Ora ti starai chiedendo, cos’è la flessibilità?

Bene, essa non è altro che la possibilità riconosciuta alle lavoratrici di proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, e di prolungare quindi il periodo di maternità nei giorni post partum per un numero pari a quelli lavorati ante parto.

E’ inoltre opportuno specificare che, in caso di parto gemellare, il periodo di maternità resta invariato.

Nel caso in cui, il neonato venga ricoverato, la madre potrà sospendere del tutto o in parte, il congedo post-partum , riprendendo nel frattempo l’attività lavorativa  – se lo stato di salute della madre lo permette, con la dovuta certificazione medica – e riprendere il congedo una volta che il figlio/a sarà dimesso.

In caso di interruzione di gravidanza, verificatosi dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto alla fruizione del congedo di maternità, salvo che essa non decida diversamente, e abbia la facoltà per farlo.

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, il congedo di maternità spetta per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente; nel caso in cui questo sia di rilievo internazionale, il congedo spetta per i cinque mesi successivi all’ingresso in Italia.

In caso l’affidamento non sia preadottivo, il congedo spetta per un periodo di tre mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di cinque mesi dalla data di affidamento del minore.

Anche in questi casi, se il minore dovesse essere ricoverato in una struttura, il congedo potrebbe essere sospeso, subordinatamente alla ripresa dell’attività lavorativa.

A chi spetta il congedo di maternità?

Il congedo di maternità spetta a:

  • tutte le lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps, comprese quelle assicurate ex IPSEMA;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti avanti un rapporti di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato e determinato, che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante per almeno 51 giorni di lavoro.
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, che abbiano almeno 26 settimane di contributi versati nell’anno precedente a quello del congedo oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo;
  • lavoratrici a domicilio;
  • alle lavoratrici che svolgono attività socialmente utili o di pubblica utilità;
  • alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni:
    • il congedo sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorni di lavoro;
    • oltre i 60 giorni, ma sussiste il diritto di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione.

Non spetta, invece, alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione dalla quale dipendono.

Abbiamo detto che in alcuni casi, il congedo di paternità è riconosciuto al momento in cui si verificano particolari eventi che riguardano la madre del bambino, a prescindere dal fatto che essa sia lavoratrice o meno. Esso decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi che saranno di seguito elencati, e coincide temporalmente con il congedo di maternità non fruito dalla madre, anche nel caso in cui la madre fosse lavoratrice autonoma. Se la madre non è lavoratrice, il congedo del padre termina al terzo mese dopo il parto.

Il congedo di paternità spetta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità

In caso di ricovero del bambino, in una struttura ospedaliera, proprio come avviene per il congedo di maternità anche quello di paternità potrà essere sospeso per la durata del ricovero, e poi ripreso una volta che il figlio sarà stato dimesso.

Quanto spetta e chi paga la maternità?

L’indennità economica a cui si ha diritto è quella di un importo pari all’80% della retribuzione giornaliera, in genere calcolata in base all’ultimo mese di lavoro prima del congedo. 

Essa è solitamente anticipata in busta paga dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici ex assicurate IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con metodo di conguaglio.

E’ invece pagata direttamente dall’Inps, tramite bonifico presso l’ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale, alle:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole;
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici  addette ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratrici disoccupate o sospese
  • lavoratrici assicurate exIPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento con metodo di conguaglio.

I casi speciali

Tra i casi speciali ci sono:

  • Lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata Inps: le libere professioniste, non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro, tuttavia la permanenza comporta la perdita del diritto all’indennità. Tale diritto spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità, risultino effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili comprensivi dell’aliquota maggiorata. Il periodi di congedo è comunque il medesimo, cinque mesi a cavallo del parto: due prima e tre dopo con la possibilità di richiedere la flessibilità. In questo caso, l’indennità verrà pagata direttamente dall’Inps con la modalità prescelta al momento di presentazione della domanda. La lavoratrice ha il diritto di percepire un’indennità pari all’80% di 1/365 del reddito derivante dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa per le lavoratrici parasubordinate e l’80% di 1/365 del reddito derivante da attività libero professionale.
  • Lavoratrici autonome : il periodo di riconoscimento per il congedo sono due mesi precedenti al parto e tre mesi successivi alla data dello stesso. Essa è riconosciuta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte alla gestione dell’Inps in base all’attività svolta ed in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità. L’indennità può essere richiesta anche nel caso in cui l’iscrizione sia successiva alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità:
  • se richiesta entro i termini (30 giorni per artigiani e commercianti, 90 per tutte le altre categorie) l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero periodo, a condizione che ci sia l’effettiva copertura contributiva;
  • se l’iscrizione viene effettuata al di fuori dei termini stabiliti dalla legge, l’indennità spetta dal giorno di iscrizione alla gestione separata. Alle lavoratrici spetta l’80% della retribuzione giornaliera stabilita  annualmente a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto, e come nel caso precedente sarà pagata direttamente dall’Inps attraverso la modalità prescelta al momento della domanda.
30 Settembre 2020
Lucrezia

Share on

Un sito di I Consultant S.R.L.

Via dell’Industria, 10
50056 – Montelupo Fiorentino
P.Iva 07052810483
Tel. +39 333 2374920
Email: ask@praticheamiche.it
www.iconsultant.it
Termini e condizioni di vendita
Privacy e Cookie Policy

Resta aggiornato

Social Network

Resta aggiornato

Un sito di I Consultant S.R.L.
Via dell’Industria, 10
50056 – Montelupo Fiorentino
P.Iva 07052810483
Tel. +39 333 2374920
Email: ask@praticheamiche.it
www.iconsultant.it
Termini e condizioni di vendita
Privacy e Cookie Policy

La piattaforma PRATICHE AMICHE di I Consultant S.R.L. è affiliata ad un Consulente del Lavoro (tramite contratto regolarmente redatto), che può elaborare le pratiche poiché regolarmente Iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro.